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Sez. 3, Sentenza n. 4685 del 25/05/1987 (Rv. 453336 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CONTRATTO DEFINITIVO DI ALIENAZIONE DEL FONDO - CONDIZIONE DI MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - COMUNICAZIONE AL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - RISCATTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453336-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CONTRATTO DEFINITIVO DI ALIENAZIONE DEL FONDO - CONDIZIONE DI MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - COMUNICAZIONE AL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - RISCATTO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di prelazione agraria, nel caso in cui venga comunicato all'affittuario coltivatore diretto il contratto definitivo di alienazione del fondo ad un terzo ancorché condizionato dal mancato Esercizio della prelazione da parte del beneficiario, il coltivatore ha diritto al riscatto in quanto il proprietario alienante non ha adempiuto agli Atti a cui è obbligato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (parzialmente modificato dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (parzialmente modificato dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971) in modo da consentire all'avente diritto alla prelazione di esercitarlo e realizzarlo nelle forme prescritte. (V 4017/80, mass n 407927; (V 2724/72, mass n 360391).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)