Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 11/09/1972 (Rv. 360391 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - DIRITTO DI RISCATTO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - NATURA - FUNZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - DIRITTO DI RISCATTO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - NATURA - FUNZIONI.*
Il diritto di riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, a favore dell'affittuario coltivatore diretto, del mezzadro, del colono o del compartecipante, nei casi contemplati dalla detta norma, ha la stessa natura e produce gli stessi effetti del corrispondente diritto di retratto previsto a favore del concedente del fondo enfiteutico dall'art 966 cod civ. il diritto di riscatto, legittimando il titolare della prelazione ad agire, nelle ipotesi contemplate dalla legge, nei confronti del terzo acquirente e dei suoi eventuali aventi causa, tende ad assicurare, al pari del retratto, al titolare della detta prelazione la stessa posizione che egli avrebbe avuto qualora fosse stato posto nella possibilita di esercitare il relativo diritto, e costituisce - pertanto - un diritto complementare del diritto di prelazione, avente, al pari di questo ultimo, carattere potestativo, che si esercita con una dichiarazione ricettizia, dalla quale sorge l'obbligazione del rimborso del prezzo e del pagamento delle eventuali spese nei confronti del terzo acquirente. Tale obbligazione, peraltro, non e in funzione causale con l'Esercizio del riscatto, nel senso che, pur restando gli effetti di quest'ultimo subordinati allo adempimento della suddetta obbligazione, cio non comporta anche che il pagamento o l'offerta reale delle somme dovute al terzo acquirente debbono avvenire contestualmente o quanto meno nello stesso termine entro cui deve essere comunicata la dichiarazione di volere esercitare il riscatto, come e invece sancito in tema di riscatto convenzionale dall'art 1503 cod civ. (Conf 2039'70, mass n 348128; 1021'70, mass n 346563; 2687'62; (Conf 3901'58).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 966, Cod. Civ. art. 1503
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)