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Sez. 6 - , Sentenza n. 2181 del 08/10/2020 Cc. (dep. 19/01/2021) Rv. 280587 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sequestro preventivo – Giudizio di rinvio – Valutazione del "fumus" del reato – Sopravvenuto rinvio a giudizio dell'interessato – Necessità – Limiti.
Stato
decisa il 2020-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280587-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

In tema di sequestro preventivo, nel giudizio cautelare di rinvio conseguente ad annullamento dell'ordinanza cautelare per ragioni inerenti alla verifica del "fumus commissi delicti", il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza di tale requisito anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, allorquando la regola di giudizio fissata dalla sentenza di annullamento imponga una valutazione del "fumus" diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio. (Fattispecie in cui la Cassazione aveva annullato la misura cautelare reale, demandando al tribunale del riesame di verificare la sussistenza del "fumus" con riguardo alla qualifica soggettiva attribuita al ricorrente rispetto al fatto corruttivo ipotizzato, nonché la conformità della misura cautelare rispetto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)