Sez. 1, Sentenza n. 10657 del 26/10/1993 (Rv. 484077 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere | Competenza affermata dal giudice della delibazione - Efficacia vincolante per il giudice della fase contenziosa piena - Inammissibilità.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere
Il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (art. 269 cod. civ.) è strutturato in due giudizi distinti, ancorché collegati; ne consegue che, in forza del principio secondo cui ogni giudice è giudice della propria competenza, non può ritenersi vincolante per il giudice della fase contenziosa piena la competenza affermata dal giudice della delibazione, tenuto conto della incontestabile diversità del rispettivo oggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)