Sez. 1, Sentenza n. 7749 del 15/07/1995 (Rv. 493305 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Principio di diritto posto nella sentenza di regolamento di competenza relativa al procedimento preliminare - Efficacia nel giudizio di merito - Ammissibilità - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Il procedimento preliminare previsto dall'art. 274 cod. civ. per la verifica dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale e autonomo ma non completamento separato rispetto a quello sul fondamento nel merito della relativa domanda. Pertanto, mentre di regola il giudice di quest'ultimo procedimento resta libero di accertare la propria competenza con riferimento al momento della domanda di merito e con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente in quel momento, nel caso in cui sulla competenza abbia statuito, in occasione del procedimento preliminare, la Corte di Cassazione con sentenza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 49 cod. proc. civ., il nesso di consecuzione tra i due procedimenti e la particolare funzione propria del regolamento di competenza - volto ad esaurire la relativa questione sotto ogni aspetto, ponendo al riguardo un punto fermo non più suscettibile di discussione nel processo, ancorché questo sia articolato in momenti distinti e dotati ciascuno di un proprio grado di autonomia - fanno si che il principio di diritto posto dalla sentenza di regolamento spieghi efficacia anche nel giudizio di merito, in cui l'identica questione non può essere riesaminata. (Nella specie la S.C., nel regolare la competenza per territorio quanto al procedimento sul merito dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità, ha ritenuto che - nonostante la sopravvenuta evoluzione giurisprudenziale sul punto - non potesse porsi in discussione il principio del riferimento al luogo di residenza del.minore, con esclusione del foro di cui all'art. 18 cod. proc. civ., recepito nella prima sentenza di regolamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)