Sez. 5, Sentenza n. 409 del 23/10/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167405 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - FIDO BANCARIO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - FIDO BANCARIO - IRRILEVANZA.*
In tema di emissione di assegno a vuoto, il "fido" bancario dà origine ad una situazione di precarietà, poiché essendo esso revocabile "ad nutum" dall'istituto di credito, il correntista non può farvi affidamento, dovendo invece sempre accertarsi preventivamente della sussistenza della provvista. Pertanto, se la copertura sia venuta a mancare per vere o presunte inadempienze di terzi o per la non preannunciata revoca del fido da parte del trattario, non è ipotizzabile il fatto scusabile. (Conf 153581 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)