Sez. 5, Sentenza n. 4719 del 10/02/1982 Ud. (dep. 06/05/1982) Rv. 153581 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESISTENZA DI UN FIDO DI FATTO - AFFIDAMENTO CIRCA IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DA PARTE DELLA BANCA - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESISTENZA DI UN FIDO DI FATTO - AFFIDAMENTO CIRCA IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DA PARTE DELLA BANCA - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo della banca di mettere e tenere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro cui quest'ultimo abbia facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Invece, il così detto "fido di fatto", ossia il fido che non scaturisca dal detto contratto, dà origine ad una situazione di mera tolleranza, dalla quale, in base ad un principio generale desumibile dall'ordinamento giuridico, non possono derivare per le parti né obblighi, né diritti. Ciò comporta da un lato, che il fido di fatto è revocabile "ad nutum" dalla banca e, dall'altro, che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di accedere poi all'area del fatto scusabile, il cliente che nella emissione di assegni faccia affidamento su detto fido, anziché accertarsi preventivamente di volta in volta della esistenza sul conto di una sufficiente disponibilità. (Conf mass n 151276; (Conf mass n 132659; (Conf mass n 150172; (Conf mass n 142216; (Conf mass n 127582; (Conf mass n 122976; (Conf mass n 125732).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)