Sez. 4, Sentenza n. 6501 del 26/09/2002 Cc. (dep. 11/02/2003) Rv. 223485 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Inottemperanza all'obbligo di fermarsi - Reato di competenza del giudice di pace - Arresto fuori flagranza del conducente che si è dato alla fuga - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria non può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in quanto la previsione dell'arresto, per il reato di cui all'art. 189 comma 6 cod. strad., deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'attribuzione di tale reato alla cognizione del giudice di pace, dal momento che l'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 esclude espressamente che nel procedimento davanti a questo giudice trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e che, inoltre, l'art. 19 del cit. d.lgs. non menziona tra i poteri del giudice onorario quello di procedere alla convalida dell'arresto (la Corte, peraltro, ha anche escluso che alla convalida possa procedere il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)