Sez. 4, Sentenza n. 7376 del 06/02/2014 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 259265 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione del procedimento - Richiesta di restituzione delle cose sequestrate - Competenza del giudice di pace quale giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
In tema di restituzione delle cose sequestrate, il principio secondo il quale la competenza a provvedere sulla richiesta proposta dopo l'archiviazione del procedimento spetta al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione, si applica anche al giudice di pace, in base alla disciplina generale dell'art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000. non derogata dall'art. 19 dello stesso decreto, che regola i poteri del giudice di pace nel corso delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)