Sez. 3, Sentenza n. 13027 del 21/12/1995 (Rv. 495170 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore a quella indicata nel decreto - Domanda dell'opposto in appello - Novità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la richiesta in appello dell'opposto di condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore a quella indicata nel decreto ingiuntivo non costituisce domanda nuova vietata ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. rispetto a quella di conferma del decreto formulata con le conclusioni nel giudizio di primo grado, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione fosse ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)