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Sez. 2, Sentenza n. 10185 del 20/06/2012 (Rv. 622880 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Obbligo del conduttore di rispetto del regolamento di condominio non impegnativo per il locatore - Condizioni - Accordo tra il conduttore ed il condominio - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622880-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

In tema di condominio di edifici, il conduttore di un immobile sito nel fabbricato condominiale può obbligarsi nei confronti del condominio, mediante accordo con lo stesso, a rispettare un regolamento di condominio non impegnativo per il condomino locatore. (Nella specie, la S.C. ha, tuttavia, escluso la configurabilità di detto accordo in presenza di una sottoscrizione unilateralmente apposta dal conduttore sul contratto di compravendita relativo all'unità immobiliare locata e contenente il richiamo al regolamento, non costituendo tale sottoscrizione l'accettazione di una proposta proveniente dal condominio ed a quest'ultimo comunicata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)