Sez. 2, Sentenza n. 15756 del 13/12/2001 (Rv. 551106 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Uso della proprietà esclusiva - Limitazioni - Destinazione - Divieti contenuti nel regolamento - Inosservanza da parte di uno degli inquilini - Richiesta di cessazione della violazione e della osservanza delle istituite limitazioni - Proposizione diretta nei confronti del conduttore - Ammissibilità - Condizioni - Legittimazione del conduttore all'azione di risarcimento dei danni nei confronti del locatore - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
Nel caso di violazione di disposizioni legittimamente contenute nel regolamento condominiale che stabiliscano il divieto di destinare singoli locali dell'edificio a determinati usi, il condominio può chiedere nei diretti confronti del conduttore di un appartamento del fabbricato condominiale la cessazione della destinazione abusiva e l'osservanza in forma specifica delle istituite limitazioni, in quanto il conduttore non può trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del condomino suo locatore, e ciò alla sola condizione che sia approvata l'operatività della clausola limitativa, o, in altri termini, la sua opponibilità al condomino locatore. Il conduttore che sia costretto ad astenersi dall'esercizio dell'attività vietata sarà, peraltro, legittimato ad agire per il risarcimento del danno subito nei confronti del locatore che, dando il proprio consenso, necessario per l'approvazione all'unanimità della disposizione regolamentare di divieto, abbia violato gli obblighi contrattuali assunti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)