Sez. 3, Sentenza n. 50597 del 28/11/2013 Ud. (dep. 16/12/2013) Rv. 257931 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obblighi - Sicurezza dell'ambiente di lavoro - Locazione dei locali - Responsabilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni, integra il reato previsto dagli artt. 374 e 389 del d.P.R. n. 547 del 1955 la condotta del datore di lavoro che, avendo ricevuto in locazione i locali in cui si svolge la prestazione lavorativa, ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi, a meno che non dimostri che l'esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilità del conduttore di un locale, adibito a supermercato, per la mancata sistemazione di un pavimento mediante opere di piccola manutenzione e di riparazione urgente, nonostante il rifiuto del proprietario di provvedere e trattandosi di opere ordinariamente consentiteal primo).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 374, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 63, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)