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Sez. 3 - , Sentenza n. 30927 del 31/05/2019 Ud. (dep. 15/07/2019) Rv. 276551 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Affitto di azienda - Datore di lavoro – Individuazione - Conduttore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276551-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, colui che subentri, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo pertanto responsabile del reato di cui agli artt. 65, comma 2 e 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 qualora ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi. (Fattispecie relativa all'affitto di una struttura alberghiera in cui la Corte ha precisato che non osta, all'assunzione degli obblighi di prevenzione da parte del legale rappresentante della società conduttrice, la circostanza che, in base al contratto, la detenzione dei locali venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovino).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 65, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)