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Sez. 3, Sentenza n. 11407 del 17/10/1992 (Rv. 479016 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni- In genere | Opposizione a precetto - Proposizione - Rinuncia al precetto - Conseguenze - Iscrizione della causa a ruolo per le spese del giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479016-01

Esecuzione forzata - Opposizioni- In genere

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere senza che sia precluso alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)