diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5207 del 25/05/1998 (Rv. 515803 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Rinuncia al precetto già oggetto di opposizione - Conseguente estinzione del giudizio di opposizione - Esclusione - Cessazione della materia contendere - Configurabilità - Iscrizione della causa a ruolo per il regolamento delle spese - Poteri della controparte.
Stato
decisa il 1998-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515803-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)