Sez. L, Sentenza n. 2964 del 21/06/1989 (Rv. 463152 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - DELL'INAIL - REGOLAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA - DIPENDENTE POSTO IN QUIESCENZA - RENDITA VITALIZIA - RAPPORTO CON LO STIPENDIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO IN RELAZIONE ALLA CARRIERA, GRADO, ANZIANITÀ E MANSIONI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - QUALIFICA DI VICE- DIRETTORE GENERALE CONSEGUITA SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO A RIPOSO IN VIRTÙ DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI - AUTOMATICO ADEGUAMENTO DELLA RENDITA VITALIZIA - SUSSISTENZA DI TRE DIVERSI LIVELLI DI DIRIGENZA - IRRILEVANZA.*
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - DELL'INAIL - REGOLAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA - DIPENDENTE POSTO IN QUIESCENZA - RENDITA VITALIZIA - RAPPORTO CON LO STIPENDIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO IN RELAZIONE ALLA CARRIERA, GRADO, ANZIANITÀ E MANSIONI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - QUALIFICA DI VICE- DIRETTORE GENERALE CONSEGUITA SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO A RIPOSO IN VIRTÙ DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI - AUTOMATICO ADEGUAMENTO DELLA RENDITA VITALIZIA - SUSSISTENZA DI TRE DIVERSI LIVELLI DI DIRIGENZA - IRRILEVANZA.*
Con riguardo all'art. 7 del regolamento di quiescenza e previdenza dell'Inail, approvato con d.m. 22 ottobre 1948, che ragguaglia la rendita vitalizia spettante al dipendente posto in quiescenza allo stipendio del personale in servizio in relazione alla carriera, grado, anzianità e mansioni che il dipendente stesso aveva al momento della cessazione del servizio, ove questo ultimo - in virtù dei benefici combattentistici ex art. 2 legge 24 maggio 1970 n. 336 (che, al fine della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita e di previdenza, attribuisce al dipendente ex-combattente la qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore) - abbia conseguito successivamente al collocamento a riposo la qualifica di Vice-direttore generale, deve essere automaticamente adeguata anche la rendita vitalizia con riferimento al trattamento dovuto a detta qualifica, a nulla rilevando che la legge 20 marzo 1975 n. 70 abbia previsto solo tre diversi livelli di dirigenza (dirigente generale, dirigente superiore, dirigente), atteso che l'art. 9 del successivo d.P.R. n. 411 del 1976 menziona la figura del Vice-direttore prevedendo la relativa classe di stipendio e l'art. 8 legge 31 marzo 1979 n. 92 - fornendo l'interpretazione autentica della cit. Legge n. 70 - prescrive che tale qualifica è compatibile con la legge medesima. (V 7037/82, mass n 424705).*
Riferimenti normativi: DM 22/10/1948, Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)