diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7037 del 20/12/1982 (Rv. 424705 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - DIPENDENTI - COLLOCATI A RIPOSO - DOMANDA CONCERNENTE UNA MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - DEDUZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO, COME BASE DI COMPUTO, DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424705-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - DIPENDENTI - COLLOCATI A RIPOSO - DOMANDA CONCERNENTE UNA MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - DEDUZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO, COME BASE DI COMPUTO, DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - IRRILEVANZA.*

La domanda, con la quale un dipendente dell'Inail, dopo il collocamento a riposo, chieda all'istituto una maggiore liquidazione della rendita vitalizia, di cui al trattamento di previdenza e quiescenza previsto dal regolamento approvato con d.m. 23 ottobre 1948, ancorché in forza della deduzione, come base di computo, di una qualifica superiore a quella riconosciutagli, introduce una controversia che è inerente ad un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, senza interferenze su quest'ultimo, e che, pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spetta alla cognizione del giudice ordinario. (V 3/81, mass n 410384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DM 23/10/1948, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)