Sez. L, Sentenza n. 2655 del 25/05/1978 (Rv. 392019 - 01)
DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - ECCESSIVA BREVITA DEL TERMINE DI DECADENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - MOMENTO DETERMINANTE - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DECADENZA ANCORATA A TERMINI PIU LUNGHI DI QUELLI PREVISTI ORIGINARIAMENTE DALL'ART 2113 COD CIV - VALIDITA - SUCCESSIVO PROLUNGAMENTO A SEI MESI EX ART 6 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - IRRILEVANZA.*
DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - ECCESSIVA BREVITA DEL TERMINE DI DECADENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - MOMENTO DETERMINANTE - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DECADENZA ANCORATA A TERMINI PIU LUNGHI DI QUELLI PREVISTI ORIGINARIAMENTE DALL'ART 2113 COD CIV - VALIDITA - SUCCESSIVO PROLUNGAMENTO A SEI MESI EX ART 6 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - IRRILEVANZA.*
Il parametro per accertare l'eccessivita del termine di decadenza, previsto in una clausola contrattuale, deve essere identificato con riferimento alle norme vigenti nel momento di operativita della decadenza contrattuale e non in un momento successivo, onde la clausola contrattuale di decadenza, originariamente valida perche ancorata a termini piu lunghi di quelli previsti dall'art 2113 cod civ non diventa eccessivamente gravosa e, quindi, nulla dopo che tali termini sono stati prolungati a sei mesi dall'art 6 della legge 11 agosto 1973 n 533.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)