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Sez. L, Sentenza n. 3737 del 21/06/1985 (Rv. 441317 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA PREVISTO IN CONTRATTO COLLETTIVO - VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA - CONDIZIONI - CONGRUITÀ DEL TERMINE - TERMINE SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ART. 2113 COD. CIV. - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441317-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA PREVISTO IN CONTRATTO COLLETTIVO - VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA - CONDIZIONI - CONGRUITÀ DEL TERMINE - TERMINE SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ART. 2113 COD. CIV. - SUFFICIENZA.*

La clausola del contratto collettivo che subordina ad un termine di decadenza - il quale decorre anche in costanza di rapporto di lavoro, ove questo sia dotato di stabilità - l'Esercizio delle pretese aventi ad oggetto rivendicazioni salariali è valido quando il termine decadenziale fissato sia congruo nel senso che sia tale da non rendere eccessivamente difficoltoso al lavoratore l'Esercizio del suo diritto. In particolare può ritenersi congruo il termine contrattuale che sia superiore a quello previsto dall'art. 2113 cod. civ., pari a tre o sei mesi nel testo rispettivamente anteriore e successivo all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge n. 533 del 1973. (V 1604/83, mass n 426446; (V 5558/81, mass n 416281; (V 2655/78, mass nn 392019 e 392018; (V 926/74, mass n 368831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)