Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 01/12/2023 (Rv. 669611 - 02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Compensi giudice onorario - Doppia indennità - Individuazione dei casi in cui può essere riconosciuta.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
In tema di compensi spettanti al giudice onorario di tribunale, il diritto alla duplicazione dell'indennità previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 273 del 1989, ratione temporis applicabile, deve riconoscersi solo qualora il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte; pertanto, nel caso di procedimento penale, deve escludersi che soccorra la mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati, occorrendo, invece, una diversificazione, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, della composizione - monocratica o collegiale - dell'organo giudicante che coinvolge il giudice onorario, della generale finalità - di cognizione, di esecuzione o cautelare - della funzione giurisdizionale svolta o, ancora, delle prioritarie connotazioni - pubbliche o camerali - del modello processuale che il giudice onorario è chiamato a seguire.
Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 23 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)