Sez. L - , Ordinanza n. 13973 del 03/05/2022 (Rv. 664848 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Giudici onorari di tribunale - Retribuzione prevista per i giudici togati - Attribuzione - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
Ai giudici onorari di tribunale non può essere esteso il trattamento economico previsto per i magistrati togati, in quanto, quale riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), vi ostano le differenze esistenti, non solo nelle modalità di accesso alla carica, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni espletate, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo, nonché alla durata dello svolgimento dell'attività giudiziaria, tendenzialmente indeterminata solo nel rapporto di pubblico impiego.
Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 42 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 106, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)