Sez. 1, Sentenza n. 17223 del 08/02/2018 Cc. (dep. 17/04/2018) Rv. 272787 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Data del provvedimento - Mancata attestazione della cancelleria al momento del deposito - Utilizzazione di altre formalità fidefacenti - Possibilità - Sussistenza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE
Al fine di accertare la data di un provvedimento non assunto in udienza dal giudice, in mancanza dell'attestazione di cancelleria al momento del deposito, può aversi riguardo ad altre formalità, del pari fidefacienti, contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento.(Nella fattispecie, relativa a mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, la Suprema Corte ha ritenuto che il rispetto del termine potesse essere desunto dal contenuto del registro delle impugnazioni che riportava l'esito del gravame, con indicazione della data del deposito della motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)