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Sez. 2, Sentenza n. 17229 del 04/04/2007 Cc. (dep. 04/05/2007) Rv. 236821 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Data apposta dal magistrato - Irrilevanza - Attestazione da parte della cancelleria - Necessità - Utilizzazione di altre formalità fidefacienti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236821-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE

La data certa di un provvedimento, non assunto in udienza dal giudice, deriva dall'attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito facente fede fino a querela di falso, ma nulla esclude che alla omissione di tale attestazione si possa sopperire mediante altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento. (Fattispecie in cui nel decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. ai sensi degli artt. 354 e 355 cod. proc. pen., mancava la certificazione della data da parte del segretario dell'ufficio giudiziario e il Tribunale del riesame ha ricavato la data certa da quella apposta sulla richiesta di notifica del decreto di convalida)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)