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Sez. 1, Sentenza n. 11758 del 26/05/2014 (Rv. 631309 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Dichiarazione di stato di adottabilità - Esigenza del figlio di crescere ed essere educato nella propria famiglia - Conseguenze - Valutazione rigorosa dello stato di adottabilità - Necessità - Fattispecie relativa alla idoneità a provvedere all'assistenza dei minori da parte dei nonni paterni.
Stato
decisa il 2014-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631309-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

In tema di adozione di minori, la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ai sensi dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui, in ragione di patologie di carattere mentale e dello stato di tossicodipendenza dei genitori biologici, si era erroneamente dichiarato lo stato di adottabilità dei figli, omettendo di valutare l'idoneità dei nonni paterni a provvedere all'assistenza ed alla cura dei nipoti, in violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)