Sez. 5, Sentenza n. 12171 del 26/05/2009 (Rv. 608245 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Controricorso inammissibile per mancanza dei motivi - Provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità - Esclusione - Rigetto del ricorso - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso sia rigettato, ma il controricorso sia inammissibile per mancanza di motivi ed il controricorrente non abbia svolto alcuna attività difensiva, nessun provvedimento dev'essere adottato in ordine alle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)