Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006 (Rv. 586613 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Contenuto - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Esclusione - Esposizione dei motivi di diritto - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso e della successiva memoria contenente i motivi di diritto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dell'art. 370 secondo comma stesso codice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso perchè assolutamente privo di deduzioni giuridiche contrarie al ricorso, che la parte si riservava di esporre successivamente in memoria, ed anche la memoria depositata in seguito, atteso il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 370 cod.proc.civ. che, impregiudicata la facoltà della parte di partecipare alla discussione orale, subordina la possibilità di presentare memorie all'ammissibilità del controricorso, cui quelle memorie si ricollegano al fine proprio ed esclusivo di illustrazione delle difese già svolte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)