Sez. 4, Sentenza n. 6758 del 16/01/2008 Cc. (dep. 13/02/2008) Rv. 239036 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Condotta penalmente sanzionata - Coltivazione domestica - Irrilevanza - Fondamento.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La coltivazione delle piante da cui può ottenersi lo stupefacente, come la canapa indiana, è penalmente rilevante ex artt. 26 e 28 d.P.R. n. 309 del 1990, comunque essa avvenga e senza alcun riguardo alla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria o domestica, posto che l'attività in se medesima è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (v. Corte cost. sent. n. 360 del 1995).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)