Sez. 6, Sentenza n. 24664 del 12/05/2008 Cc. (dep. 17/06/2008) Rv. 240371 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Condotta penalmente sanzionata - Coltivazione domestica - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La coltivazione delle piante da cui può ottenersi una sostanza stupefacente è penalmente rilevante ex artt. 26 e 28 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria o domestica, posto che l'attività in sè, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga. (Fattispecie relativa alla coltivazione di due piante di canapa indiana all'interno di un'abitazione).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)