diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 22/07/1971 (Rv. 353405 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - NON A COLTIVATORE DIRETTO - ART 3 DELLA LEGGE N 606 DEL 1966 - CONTRATTI CONCLUSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE E RINNOVATI O PROROGATI SUCCESSIVAMENTE - NECESSITA DELLA PROVA SCRITTA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353405-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - NON A COLTIVATORE DIRETTO - ART 3 DELLA LEGGE N 606 DEL 1966 - CONTRATTI CONCLUSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE E RINNOVATI O PROROGATI SUCCESSIVAMENTE - NECESSITA DELLA PROVA SCRITTA - INAPPLICABILITA.*

L'art 3 della legge n 606 del 1966, il quale stabilisce che il contratto di affitto di fondi rustici a coltivatore non diretto deve essere provato per iscritto non e applicabile a quei contratti che siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, e successivamente rinnovati o prorogati tacitamente.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 5, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)