Sez. L, Sentenza n. 1741 del 05/05/1975 (Rv. 375381 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - A COLTIVATORE NON DIRETTO - PROVA SCRITTA - NECESSITA - ART 3 DELLA LEGGE N 606 DEL 1966 - LIMITI DI APPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - A COLTIVATORE NON DIRETTO - PROVA SCRITTA - NECESSITA - ART 3 DELLA LEGGE N 606 DEL 1966 - LIMITI DI APPLICABILITA.*
L'art 3 della legge 22 luglio 1966 n 606, il quale stabilisce che il contratto di affitto di fondi rustici a coltivatore non diretto deve essere provato per iscritto, non e applicabile a quei contratti che, stipulati prima della sua entrata in vigore, siano stati successivamente rinnovati o prorogati tacitamente. (Conf 2433/71, mass n 353405).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)