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Sez. 4, Sentenza n. 12888 del 06/10/1980 Ud. (dep. 06/12/1980) Rv. 146977 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RAVVISABILITA DI REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146977-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RAVVISABILITA DI REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*

In virtu del combinato disp art 91 comma primo e 102 cod proc pen la mancata comparizione della parte civile, regolarmente costituita, nel giudizio di secondo grado, in Mancanza di una revoca espressa, non equivale a revoca della stessa. (giurisprudenza costante e consolidata: V mass nn 145420, 144136, anno 1980; 142279 anno 1979; 135449 anno 1977 (ultima parte); 133555 anno 1976 e massime ivi citate; 128174 anno 1974 e massime ivi citate; 126358 anno 1974; 121621 anno 1972; 116967 anno 1971; 113028 anno 1969 e massime ivi citate; 100455 anno 1965).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 101, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)