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Sez. 4, Sentenza n. 6599 del 12/12/1979 Ud. (dep. 24/05/1980) Rv. 145420 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - MANCATA COMPARIZIONE ED OMESSA PRESENTAZIONE DI CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RAVVISABILITA DI REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145420-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - MANCATA COMPARIZIONE ED OMESSA PRESENTAZIONE DI CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RAVVISABILITA DI REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*

La mancata comparizione della parte civile nel giudizio di impugnazione e l'omessa presentazione di conclusioni nei gradi del giudizio successivi al primo non implicano revoca tacita della relativa Costituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)