Sez. 4, Sentenza n. 6599 del 12/12/1979 Ud. (dep. 24/05/1980) Rv. 145420 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - MANCATA COMPARIZIONE ED OMESSA PRESENTAZIONE DI CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RAVVISABILITA DI REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - MANCATA COMPARIZIONE ED OMESSA PRESENTAZIONE DI CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RAVVISABILITA DI REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
La mancata comparizione della parte civile nel giudizio di impugnazione e l'omessa presentazione di conclusioni nei gradi del giudizio successivi al primo non implicano revoca tacita della relativa Costituzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)