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Sez. 1, Sentenza n. 105 del 16/01/1964 (Rv. 300138 - 01)

STATO CIVILE - ATTO DI NASCITA - ANNOTAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - INVALIDITA - DOMANDA PER L'ELIMINAZIONE - GIUDIZIO DI ORDINARIA COGNIZIONE - NECESSITA - RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - PROCEDIMENTO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300138-01

STATO CIVILE - ATTO DI NASCITA - ANNOTAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - INVALIDITA - DOMANDA PER L'ELIMINAZIONE - GIUDIZIO DI ORDINARIA COGNIZIONE - NECESSITA - RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - PROCEDIMENTO - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il procedimento di rettificazione degli Atti di stato civile e ammesso solo nei casi in cui debba disporsi l'integrazione di un atto incompleto, o la correzione di errori materiali, o l'eliminazione di eventuali omissioni nelle quali si sia incorso nella redazione dell'atto o, quando debba provvedersi alla ricostruzione dei registri distrutti o smarriti (art.452 cod.civ.' 165 segg. ord.Stato civile)' al di fuori di tali casi, quando debba procedersi ad accertamenti costitutivi influenti sullo stato delle persone, il giudizio deve svolgersi nelle forme del processo ordinario di cognizione, con la partecipazione dei soggetti che hanno interesse a contraddire alla domanda (applicazione alla domanda diretta all'eliminazione dell'annotazione del riconoscimento di figlio naturale risultante dall'atto di nascita, a cagione della dedotta invalidita o inefficacia del riconoscimento stesso, in quanto puo importare modificazione dello status dell'interessato). (V. 1919/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 454 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)