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Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 21/07/1967 (Rv. 328856 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328856-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

Il termine fissato dal giudice per la integrazione del contraddittorio, in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 primo comma, cod. proc. civ., e un termine perentorio, che non puo essere in alcun caso prorogato (art. 153 cod. proc. civ.) la sua inosservanza comporta, quindi, la inammissibilita dell'impugnazione (art. 331, secondo comma, cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)