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Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 12/06/1971 (Rv. 352290 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER L'INTEGRAZIONE - PERENTORIETA - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352290-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER L'INTEGRAZIONE - PERENTORIETA - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

Il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio e perentorio e non puo essere, a norma dell'art 153 cod proc civ, prorogato nemmeno dall'accordo delle parti. Pertanto, dalla mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato a norma del disposto degli artt 331, primo comma e 102, secondo comma cod proc civ, consegue l'inammissibilita della impugnazione. (Conf 1906'67, mass n 328856).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)