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Sez. 1, Sentenza n. 136 del 08/01/2009 (Rv. 606277 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Relazione dell'ufficio tecnico erariale - Pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia - Omissione - Conseguenze - Decorrenza del termine per l'opposizione alla stima - Esclusione - Sanatoria - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606277-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO

Nel vigore della disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie, la nullità della pubblicazione, nel foglio degli annunzi legali della provincia, dell'avviso di deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale impedisce la decorrenza del termine decadenziale per l'opposizione alla stima, senza che detta nullità possa ritenersi in alcun modo sanata, ai predetti fini, dalla eventuale successiva notificazione personale, ai proprietari delle aree, degli avvisi contenenti la comunicazione dell'indennità definitiva; ciò, sia perché la sanatoria e la convalida di un atto procedimentale presuppongono l'eliminazione del vizio e, dunque, una nuova e valida pubblicazione, sia perché, nel sistema della legge, la notificazione deve precedere e non seguire la pubblicazione dell'avviso nel F.A.L., per consentire all'espropriato di controllare la pubblicazione, onde non incorrere nella decadenza prevista dall'art. 19 della legge n. 865 cit..

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)