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Sez. 1, Sentenza n. 2642 del 27/04/1984 (Rv. 434651 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE - PUBBLICAZIONE NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA - FUNZIONE - REQUISITI - MANCANZA - NULLITÀ - CONSEGUENZE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA - PRECLUSIONE - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434651-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE - PUBBLICAZIONE NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA - FUNZIONE - REQUISITI - MANCANZA - NULLITÀ - CONSEGUENZE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA - PRECLUSIONE - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*

La pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia, prescritta dall'art. 15 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, dell'avviso di deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale (o della commissione provinciale) circa la Determinazione della indennità di espropriazione, ha la funzione di fissare unitariamente la decorrenza iniziale del termine per l'opposizione alla stima, di cui all'art. 19 della stessa legge, nei confronti dei proprietari delle aree da espropriare e di ogni altro interessato al pagamento della indennità, e deve quindi contenere, quanto meno, l'indicazione dei proprietari e delle aree, unica a permettere l'individuazione di tutti i soggetti interessati, mentre è affetta da nullità, per Mancanza di oggetto, ove si limiti semplicemente ad indicare l'opera pubblica da eseguire, senza altri elementi che consentano di identificare con sicurezza i soggetti che possono avere interesse all'indennità, e di conseguenza all'opposizione. Siffatta nullità dell'avviso e della sua pubblicazione impedisce la decorrenza del termine per la opposizione, senza che essa possa ritenersi in alcun modo sanata, ai predetti fini, dalla eventuale successiva notificazione personale, ai proprietari delle aree, degli avvisi contenenti la comunicazione dell'indennità definitiva, sia perché la sanatoria o la convalida di un atto per raggiungimento dello scopo può essere affermata in relazione all'effetto di cui è capace l'atto stesso, e non in relazione a quello prodotto da un atto distinto, avente uno scopo diverso, sia perché nel sistema della legge quella notificazione deve precedere e non seguire la pubblicazione dell'avviso nel F.A.L., ed è di per sè irrilevante ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione. (V 5588/83, mass n 430526; (V 3772/83, mass n 428682; (V 3300/83, mass n 428192; (V 7055/82, mass n 424723; (V 4679/81, mass n 415389).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)