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Sez. 1, Sentenza n. 3792 del 27/03/1992 (Rv. 476461 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami | Liquidazione dell'attivo fallimentare - Ordinanza del giudice delegato di aggiudicazione di un bene immobile - Contestazione della legittimità e validità dell'aggiudicazione - Provvedimento del tribunale fallimentare su reclamo avverso l'ordinanza del giudice delegato - Natura decisoria - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost..
Stato
decisa il 1992-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476461-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami

In sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'ordinanza del giudice delegato di aggiudicazione di un bene immobile, anche se non determina l'immediato trasferimento del diritto di proprietà, comporta tuttavia una serie di adempimenti e di oneri a carico dell'aggiudicatario, con conseguenze patrimoniali negative per l'ipotesi di inadempimento alle prescrizioni di legge, sicché, sorta contestazione riguardo alla legittimità e validità dell'aggiudicazione, il provvedimento preso dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso l'ordinanza del giudice delegato, incidendo su posizioni di diritto soggettivo sia sostanziale che processuale e assumendo carattere decisorio e definitivo, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 582, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)