Sez. 1, Sentenza n. 5053 del 05/04/2001 (Rv. 545594 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Incanto - Ammissione di offerte ulteriori dopo il trascorrere dei tre minuti dall'ultima - Partecipazione alle offerte successive da parte dell'ultimo offerente e tenuta di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere la nullità della riapertura dell'incanto - Conseguenze sul reclamo successivamente proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione del bene a soggetto diverso - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
A norma dell'art. 157 terzo comma cod. proc. civ. la nullità di un atto processuale non può essere fatta valere dalla parte che vi abbia, anche tacitamente, rinunciato, con la conseguenza che, ove, nel corso di una vendita all'incanto (disposta, nella specie, dal giudice delegato al fallimento) siano state ammesse ulteriori offerte nonostante il trascorrere di tre minuti (scanditi dal temporizzatore elettronico) dall'ultima offerta, l'ultimo offerente non può poi proporre reclamo al Tribunale avverso il provvedimento di aggiudicazione del bene ad altro soggetto se, dopo la riapertura dell'incanto, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di far valere la nullità del provvedimento di ammissione di ulteriori offerte, in particolare non esprimendo alcuna riserva sulla conduzione dell'incanto e partecipando all'ulteriore sviluppo di esso con una serie di rilanci.(Nella specie, il Tribunale ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione del bene; la Corte, adita ai sensi dell'art. 111 Cost., unica impugnazione ammissibile, giusta il dettato dell'art. 23 legge fall., ha confermato il decreto del Tribunale, dichiarando l'inammissibilità delle censure motivazionali, incompatibili col ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 cit., e non ravvisando alcuna violazione dei criteri normativi di interpretazione dei negozi giuridici processuali, né, in particolare, dei criteri dettati dall'art. 329 cod. proc. civ., che, previsti in tema di acquiescenza alla sentenza, sono da ritenere estensibili, per l'assimilabilità dei fenomeni, anche alla rinuncia tacita a far valere la nullità dell'atto).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)