Sez. 1, Sentenza n. 2775 del 28/11/1985 Ud. (dep. 08/04/1986) Rv. 172345 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - CIRCOSTANZE SPECIALI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - CIRCOSTANZA DIMINUENTE DI CUI ALL'ART. 311 COD. PEN. - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO: RIFERIBILITÀ NON ALL'APPORTO DEL SINGOLO SOGGETTO, MA ALLA PERICOLOSITÀ DELL'ORGANISMO ASSOCIATIVO - FATTISPECIE: DINIEGO DELLA DIMINUENTE PER PARTECIPAZIONE A GRUPPO FIANCHEGGIATORE DELLE BRIGATE ROSSE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - CIRCOSTANZE SPECIALI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - CIRCOSTANZA DIMINUENTE DI CUI ALL'ART. 311 COD. PEN. - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO: RIFERIBILITÀ NON ALL'APPORTO DEL SINGOLO SOGGETTO, MA ALLA PERICOLOSITÀ DELL'ORGANISMO ASSOCIATIVO - FATTISPECIE: DINIEGO DELLA DIMINUENTE PER PARTECIPAZIONE A GRUPPO FIANCHEGGIATORE DELLE BRIGATE ROSSE.*
La lieve entità del fatto, prevista dalla circostanza diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello stato, deve essere riferita non all'apporto del singolo soggetto, ma alla complessiva pericolosità dell'organismo associativo. Trattasi, infatti, di circostanza speciale di natura oggettiva, occorrendo che il reato, nel suo complesso, risulti di lieve entità. (fattispecie relativa a diniego della diminuente ad imputato di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 cod. pen.) che, quale gruppo fiancheggiatore delle brigate rosse, a queste assimilato nei fini, nell'ideologia, nella pratica della clandestinità, doveva considerarsi organismo associativo pericoloso, per cui ciò non poteva costituire fatto di grave entità). (Conf mass n 115781; (Conf mass n 150626; (Conf mass n 151590; (Conf mass n 157315; (Conf mass n 162283).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)