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Sez. 1, Sentenza n. 348 del 20/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151590 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - NATURA SOGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151590-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - NATURA SOGGETTIVA - ESCLUSIONE.*

In tema di partecipazione a banda armata ai fini della sussistenza della circostanza diminuente speciale prevista dalla legge per tutti i delitti contro la personalità dello stato, la valutazione della lieve entità del fatto deve essere effettuata non già con riferimento all'apporto dei singoli associati, ma al carattere dell'Azione delittuosa o alle conseguenze di essa in relazione al bene giuridico protetto. (Conf mass n 150626; (Conf mass n 147820; (Conf mass n 140477; (Conf mass n 115781).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 311

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)