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Sez. L, Sentenza n. 2853 del 09/02/2006 (Rv. 588792 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Decadenza - Ipotesi alternativa di decorrenza - Interpretazione analogica o estensiva - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588792-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

L'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, secondo cui il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica, o dalla presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione, o mancata iscrizione, negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, contempla l'ipotesi della mancanza del provvedimento amministrativo e della relativa notifica, laddove detta una data alternativa di decorrenza: la conoscenza dell'esito del procedimento, e questo perchè anche nel regime del d.l. n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83 del 1970, il procedimento amministrativo poteva terminare senza un provvedimento espresso, nel qual caso operava l'istituto del silenzio accoglimento. La specificità della disciplina e il carattere di norma di stretta interpretazione rende la disposizione insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'interpretazione fornita dalla corte territoriale per la quale, considerato che il termine di decadenza "de quo" non è stato abrogato dal d.lgs. n. 375 del 1993, perché questo ha modificato il procedimento amministrativo, mentre l'art. 22 in esame attiene ad un momento successivo, la individuazione della decorrenza dalla notifica ovvero dalla conoscenza, per questa parte, non può essere sostituita dalla definitività del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che incombe sull'istituto previdenziale, il quale eccepisca che il diritto è estinto per decadenza, la prova della conoscenza da parte dell'interessato del formarsi del silenzio rigetto, a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)