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Sez. L, Sentenza n. 15460 del 10/08/2004 (Rv. 575337 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575337-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto - legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale; né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, espressamente dichiarati di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), ovvero per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 9438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)