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Sez. U, Sentenza n. 5741 del 24/10/1988 (Rv. 460265 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI DI PATRONATO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI CESSATO PRIMA DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA NUOVA NORMATIVA - GIURISDIZIONE - DELL'A.G.O.*
Stato
decisa il 1988-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460265-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI DI PATRONATO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI CESSATO PRIMA DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA NUOVA NORMATIVA - GIURISDIZIONE - DELL'A.G.O.*

L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa ed effetti non retroattivi, sì da non incidere sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti di tali istituti, ove cessato prima dell'entrata in vigore della citata legge, rientra nell'ambito del pubblico impiego, ed è devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, ove perduri dopo la nuova normativa, assume carattere privatistico, spettando quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, senza possibilità di distinguere la giurisdizione in relazione alle fasi del rapporto svoltesi prima e dopo l'entrata in vigore della legge. (Conf 3216/85, mass n 440886).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)