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Sez. U, Sentenza n. 59 del 11/01/1990 (Rv. 464768 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI DI PATRONATO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI CESSATO PRIMA DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA NUOVA NORMATIVA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1990-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464768-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI DI PATRONATO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI CESSATO PRIMA DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA NUOVA NORMATIVA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

Con riguardo agli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, l'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, ai sensi del quale essi hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa, sì da non incidere sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. Ne consegue che le controversie inerenti al rapporto di lavoro con detti istituti spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ovvero alla giurisdizione del giudice ordinario, a secondo che tale rapporto sia cessato o sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, in considerazione della natura, rispettivamente, pubblicistica o privatistica del rapporto stesso. (Conf 5741/88, mass n 460265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)