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Sez. 3, Ordinanza n. 20351 del 23/07/2024 (Rv. 671824-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Giudizio ex art. 622 c.p.p. - Proposizione alternativa di domanda di condanna generica e specifica - Poteri del giudice. RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671824-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE

In tema di domande risarcitorie, se la vittima dell'illecito ha chiesto in via alternativa, sia nel giudizio penale (con la costituzione di parte civile), sia nel giudizio ex art. 622 c.p.p. (instaurato a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento dell'imputato), la condanna specifica dei responsabili al risarcimento dei danni o la condanna generica con liquidazione del danno in separata sede, la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato o quando, attraverso il non corretto esercizio dell'operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall'altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)