Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004 (Rv. 569894 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Interpretazione della domanda - Attività del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Censurabilità per "error in procedendo" - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
L'interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire. Nel caso in cui, poi, venga dedotto il vizio di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e cioè del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato, la Corte di cassazione, essendo prospettato un "error in procedendo", ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari pregressi, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. all'esito dell'esame degli atti, aveva ritenuto che il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, avesse proposto oltre alla domanda di riconoscimento di una rendita da inabilità per malattia professionale, anche quella diretta al riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dovute a causa di servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)