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Sez. U, Sentenza n. 1673 del 07/07/1967 (Rv. 328496 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - ECCESSO DI POTERE - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPREZZAMENTO DELLA CONVENIENZA E DELL'OPPORTUNITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - USURPAZIONE DI POTERE GIURISDIZIONALE - SINDACABILITA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328496-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - ECCESSO DI POTERE - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPREZZAMENTO DELLA CONVENIENZA E DELL'OPPORTUNITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - USURPAZIONE DI POTERE GIURISDIZIONALE - SINDACABILITA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

Il giudizio di legittimita, attribuito al consiglio di stato (che ha un ambito ben piu vasto del Sindacato di legittimita spettante alla Corte di Cassazione sulle pronunzie giurisdizionali, concretantesi, di regola in una mera revisione del giudizio ivi contenuto), si estende particolarmente ai profili attinenti all'esistenza di quei vizi della causa dell'atto e della volonta della P. a.E della sua formazione che si identificano con la complessa nozione di eccesso di potere. Questo vizio, la cui valutazione spetta al consiglio di stato, in tanto puo essere accertato, in quanto il giudice amministrativo effettui un esame del contenuto sostanziale dell'atto impugnato e dei presupposti che ne hanno determinato la nascita, esclusa ogni indagine sulla convenienza ed opportunita dell'atto medesimo. Qualora il consiglio di stato traesse occasione dall'indagine sull'eccesso di potere per estendere il proprio controllo ad un completo riesame dei fatti e ad un loro diretto apprezzamento sotto il punto di vista dell'opportunita e della convenienza, sostituendo il proprio giudizio a quello dell'organo amministrativo, si manifesterebbe un fenomeno di usurpazione di potere, censurabile da parte della suprema Corte, perche arbitrariamente ne risulterebbero limitati i poteri dell'amministrazione attiva. (Cfr. 1429-65).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)