Sez. U, Sentenza n. 167 del 18/01/1973 (Rv. 361946 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - ATTO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI - MOTIVAZIONE APPARENTE - APPREZZAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - ATTO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI - MOTIVAZIONE APPARENTE - APPREZZAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Poiche nell'Esercizio della giurisdizione di legittimita il consiglio di stato puo soltanto accertare i presupposti di fatto dai quali si faccia dipendere la pretesa illegittimita dell'atto amministrativo impugnato, nel caso in cui si deduca il vizio di Mancanza di motivazione, gli e consentito esclusivamente di indagare se le ragioni giustificative dell'atto risultino esposte, mentre gli e preclusa l'indagine sulla fondatezza di tali ragioni, se queste, cioe, dimostrino che l'atto era conveniente e che rispondeva ad un pubblico interesse. Peraltro, l'esame circa la esistenza della motivazione implica la necessita di accertare se essa non sia soltanto apparente, ossia se esponga davvero, in termini sufficienti per poterle comprendere e valutare, le ragioni del provvedimento. L'apprezzamento, su tale punto, del consiglio di stato e insindacabile da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali e consentito il controllo dei cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, ma non quello del suo intrinseco Esercizio. (V 694/69, mass n 338959; 2072/68, mass n 334199; (V 1673/67, mass nn 328496 e 328497).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)